La Direttiva Macchine riguarda:
- macchine, elettriche, idrauliche, oleodinamiche, pneumatiche, ma non attivate da forza umana o animale;
- quasi macchine, ovvero macchine asservite ad altre macchine;
- attrezzature intercambiabili, cioè componenti che modificano la funzione della macchina (es: gli stampi);
- componenti di sicurezza, che sono installati sulle macchine, ma che sono venduti separatamente;
- accessori di sollevamento, che si interpongono tra una macchina ed il carico;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, come i cardani e le loro protezioni.
Essenzialmente il Costruttore per apporre la marcatura CE su una macchina deve:
1. Rendere disponibile il fascicolo tecnico
2. Redigere il manuale d’uso e manutenzione
3. Redigere la dichiarazione di conformità
La SOI-Divisione SIAL vi può assistere nella predisposizione del Fascicolo Tecnico, che deve contenere tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per dimostrare quali requisiti della direttiva e come siano stati applicati e soddisfatti, e nella redazione del Manuale d’uso e manutenzione e della Dichiarazione di Conformità.
In caso di macchine rientrati nell’allegato IV della direttiva macchine (cioè macchine che presentano un livello di pericolosità molto elevato), il costruttore, oltre agli obblighi sopra riportati, deve avvalersi della collaborazione di un Organismo Notificato: anche in questo caso possiamo assistervi tramite alla collaborazione della SOI-Divisione SIAL con Organismi Notificati.
E cosa, invece, è necessario fare in caso di Macchine di vecchia costruzione prive di marcatura CE?
Le macchine di vecchia costruzione, ovvero le macchine introdotte sul mercato nazionale prima del 21 Settembre 1996 oltre ad essere conformi alla normativa in vigore fino a quel momento devono essere adeguate a quanto previsto dall’allegato V del D. Lgs. 81/08, destinato alle macchine prive di marcatura CE.
La SOI-Divisione SIAL, in questo caso, si occupa di verificare se la macchina in questione soddisfa i RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dall’allegato V rilasciando la relativa attestazione o indicando gli interventi necessari.
Attenzione: anche chi intende vendere queste “vecchie” macchine, non può più scrivere sull’atto di vendita “viste e piaciute”, ma deve consegnareall’acquirente, assieme alla macchina, l’attestazione redatta da un professionista esperto del settore, che le stesse sono rispondenti ai RES minimi previsti dall’allegato V del D. Lgs. 81/08.